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LIB. II.


E se occorresse di condurre, o mandare l' Avvocato fuor della Terra, se gli debba dare oltre il patrocinio ordinario, uno scudo mozzo per ciascun giorno per suo viatico, e la spesa del vitto per se, e servitore, e la vettura, e spesa del cavallo.

Ed il Procuratore in questo caso debba avere, oltre il suo patrocinio, come di sopra, mezzo scudo mozzo il giorno, e la spesa, come di sopra si è detto del Avvocato.

Intervenendo poi in un giudizio, e causa sola più attori, o rei, se due , pagono un salario e mezzo secondo la presente tassa.

Ma se tre, o più paghino due salarj, e come se fossero due cause tali.

La tassa dei suddetti patrocinj si faccia da un Notaro perito da eleggersi comunemente dalle parti, qual consideri, ed attenda il valore della cosa dimandata. E nei giudizj divisorj, quello che le parti dimandano assegnarseli.

Qual Notaro non possa fare tassa alcuna senza il consiglio del Giudice della causa, e senza il suo giuramento appresso gli atti.

Dalla qual tassa si possa reclamare fra tre giorni, e il Giudice commetta la revisione di essa ad un altro Notaro non sospetto.

Né si possa più reclamare, ma si eseguisca realmente, e personalmente senza alcun ordine di ragione.

Proibendo a ciascuno far patto alcuno sopra detti patrocinj, o esigere oltre la presente tassa, sotto pena della privazione dell' officio dell' Avvocazione , e procurazione , e altre pene ad arbitrio del nostro General Consiglio, oltre la perdita de' salarj, e mercedi che potessero pretendere in detta causa.

Proibendo anco a gli Avvocati di dettare atti ai Tribunali de' Giudici, e fare l' officio de' Procuratori sotto la pena d' uno scudo per ciascun atto per la prima volta, e se più d' una volta contraverranno , della sospensione dell' Avocazione per sei mesi.

Né saranno perciò pagati dalla parte dell' officio suddetto del Procuratore.

FINIS LIBRI SECUNDI.